Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2007, recante norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana. La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 febbraio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Infatti la legge in esame presenta evidenti, macroscopici profili di illegittimita' costituzionale. Con la legge regionale in esame la Regione Friuli Venezia Giulia ha dettato norme per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana. Il Capo I contiene disposizioni generali. In particolare: l'art. 1 definisce la finalita' della legge e l'impegno della regione a svolgere una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni della comunita' friulana; l'art. 2 richiama i riferimenti giuridici fondamentali (internazionali, statali e regionali) del provvedimento; l'art. 3 definisce l'ambito territoriale in cui si applica la legge; l'art. 4 contempla la possibilita' di collaborare con le istituzioni delle diverse comunita' di lingua ladina del Veneto, del Trentino-Alto Adige e del Cantone dei Grigioni, nonche' tra le minoranze linguistiche interne (slovena, friulana e germanofona); l'art. 5 conferma la grafia ufficiale della lingua friulana, prevedendo che possa essere modificata con decreto del Presidente della regione, su indicazione dell'ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana) e d'intesa con le Universita' di Udine e Trieste. Il Capo II riguarda l'uso pubblico della lingua friulana, in particolare: l'art. 6 disciplina gli usi pubblici della lingua friulana; l'art. 7 prevede che la conoscenza della lingua friulana sia attestata da una «certificazione linguistica», con modalita' da stabilirsi; l'art. 8 prescrive che gli atti comunicati alla generalita' dei cittadini dai soggetti previsti all'art. 6 siano redatti in lingua friulana; l'art. 9 stabilisce il diritto di usare la lingua friulana nei consigli comunali e negli altri organi collegiali dei comuni; l'art. 10 disciplina, nell'ambito del territorio delimitato, l'uso della cartellonistica in lingua friulana, concedendo quattro anni per adeguarsi; l'art. 11 affronta il problema della toponomastica in lingua friulana, stabilendo che i toponimi siano indicati dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, d'intesa con i comuni interessati. Il Capo III definisce gli interventi nel settore dell'istruzione; in particolare: l'art. 12 inserisce l'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di l grado, situate nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3 della legge all'esame. Su richiesta dell'istituzione scolastica i genitori, al momento della preiscrizione, possono decidere di non avvalersi della lingua friulana; l'art. 13 definisce il quadro dei rapporti di collaborazione fra regione, ufficio scolastico regionale, autorita' scolastiche ed Universita' di Udine ai fini delle disposizioni contenute nella legge; l'art. 14 prevede che sia garantito l'insegnamento della lingua friulana negli istituti scolastici; l'art. 15 definisce il quadro dei finanziamenti regionali alle iniziative contemplate dalla legge e prevede un'attivita' annuale di verifica e valutazione dello stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche; l'art. 16 prevede il sostegno della Regione alla produzione del materiale didattico; l'art. 17 affronta il problema di come assicurare il fabbisogno di personale docente competente nella lingua friulana; a tale scopo sono previsti percorsi formativi adeguati e viene istituito un elenco degli insegnanti abilitati all'insegnamento della lingua friulana. Con l'art. 18 la regione si impegna ad attivare iniziative di formazione e informazione, rivolte alle famiglie per far conoscere il piano di introduzione della lingua friulana nel sistema scolastico. La regione, inoltre, sostiene e promuove l'insegnamento della lingua friulana agli adulti, agli immigrati e alle istituzioni scolastiche presenti nei territori non delimitati. Con l'art. 19 la regione, al fine di favorire l'apprendimento e l'uso della lingua friulana da parte dei cittadini, promuove l'attivita' di volontariato per l'insegnamento della lingua friulana. Il Capo IV si occupa di interventi nel settore dei mezzi di comunicazione, in particolare: l'art. 20 prevede incentivi e sostegni per la produzione e l'emissione di programmi in lingua friulana; con l'art. 21 la regione incentiva le pubblicazioni scritte in lingua friulana, l'edizione, la distribuzione e diffusione dei libri, la produzione e diffusione di opere cinematografiche, teatrali e di musica cantata in lingua friulana; con l'art. 22 la regione incentiva e sostiene la presenza della lingua friulana nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su internet; l'art. 23 definisce i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi di sostegno. Il Capo V si occupa degli interventi a favore delle realta' associative; in particolare: con l'art. 24 la regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti pubblici e privati che svolgono un'attivita' qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana. Il Capo VI si occupa di programmazione; in particolare: l'art. 25 prevede che l'ARLeF, per ogni cinque anni, proponga un Piano generale di politica linguistica (PGPL) approvato con decreto del Presidente della regione, sentita la competente Commissione consiliare; con l'art. 26 viene stabilito il piano delle priorita' di intervento, contenente gli obiettivi da raggiungere nell'anno; con l'art. 27 la regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi approvano ogni cinque anni, un piano speciale di politica linguistica al fine di stabilire i progetti obiettivo da raggiungere annualmente nell'ambito di ogni area di intervento. Il Capo VII riguarda l'attuazione e la verifica: l'art. 28 definisce il ruolo dell'ARLeF e ne fissa i compiti; l'art. 29 introduce la clausola valutativa, assegnando alla Giunta regionale l'onere di presentare annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge. Inoltre ogni cinque anni, prima della presentazione del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo, la Giunta dovra' presentare al Consiglio un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana; l'art. 30 assegna al Presidente del Consiglio regionale II compito di convocare, una volta ogni cinque anni e comunque non oltre i sei mesi prima della scadenza della legislatura, una Conferenza di verifica e proposta per esaminare lo stato di attuazione della legge. Il Capo VIII contiene nell'art. 31 le norme transitorie; nell'art 39 le norme finali; nell'art. 33 le abrogazioni e nell'art. 34 le norme finanziarie. Tanto premesso sui contenuti della legge regionale all'esame si formulano i seguenti rilievi di incostituzionalita'. La legge regionale in esame, recante «Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana», eccede quindi, sotto diversi profili, la competenza legislativa attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 3 dello statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1), che prevede la tutela delle minoranze linguistiche presenti nella regione, e dal d.lgs. n. 223 del 2002 che, nel dettare le «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione», demanda alla legislazione regionale l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, legge quadro che reca «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» a livello nazionale, «in attuazione dell'art. 6 della Costituzione». Piu' in particolare le disposizioni regionali che presentano profili di illegittimita' costituzionale, contrastando con le norme statutarie e costituzionali sopra richiamate, nonche' con le relative norme di attuazione, sono le seguenti: 1) L'art. 6, comma 2, e l'art. 8, commi 1 e 3, nel prevedere un obbligo generale per gli uffici dell'intera regione, operante anche nelle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano (delimitato ai sensi dell'art. 3 della stessa legge), di rispondere in friulano «alla generalita' dei cittadini» che si avvalgono del diritto di usare tale lingua e di redigere anche in friulano gli atti comunicati «alla generalita' dei cittadini», nonche' di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicita'. contrastano con l'art. 9, comma 1, della legge n. 482/1999 (attuativa dell'art. 6 Cost.), che circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico. 2) L'art. 9, comma 3, stabilisce che «per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana "puo'" essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta». Tale disposizione contrasta, oltre che con il piu' volte richiamato principio di cui all'art. 6 della Costituzione, anche con l'art. 7, legge n. 482/1999 che, ai commi 3 - 4 statuisce che «qualora uno o piu' componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 - 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, "deve" essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana» e «qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana». 3) Ulteriore ragione di contrasto dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale all'esame con l'articolo 6 della Carta costituzionale e con l'art. 8 della citata legge n. 482/1999 il quale, con riferimento alla possibilita' per il consiglio comunale di pubblicare atti nella lingua ammessa a tutela, fa tuttavia salvo «il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana». 4) L'art. 11, comma 5, nella parte in cui prevede che gli enti locali possano adottare l'uso di toponimi anche «nella sola lingua friulana» e che «la denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti» contrasta con l'art. 1, comma 1, della legge n. 482/1999, (sempre in riferimento all'articolo 6 della Costituzione), secondo il quale «la lingua ufficiale della Repubblica e' l'italiano» e con l'art. 10 della stessa legge n. 482/1999, secondo cui nei comuni di insediamento della minoranza linguistica «i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi» solo «in aggiunta ai toponimi ufficiali». La predetta norma della legge regionale risulta altresi' incompatibile con l'articolo 3, secondo comma, della Carta costituzionale per evidente violazione del principio del rispetto della eguaglianza dei cittadini del nostro Paese. 5) L'art. 12, comma 3, riguardante l'apprendimento scolastico della lingua minoritaria, prevedendo che i genitori che non intendano far frequentare ai propri figli l'insegnamento della lingua friulana debbano comunicare espressamente al momento dell'iscrizione la volonta' di non avvalersi dell'insegnamento di tale lingua (prefigurando in caso di mancata comunicazione una sorta di silenzio-assenso in capo agli stessi), comporta sostanzialmente un'imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire tale insegnamento, contrastando in tal modo con i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9, legge n. 59/1997, con quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 482/1999, sempre in rapporto all'art. 6 Cost., che, nel prevedere l'insegnamento della lingua minoritaria nei comuni di insediamento della minoranza, demanda all'autonomia scolastica i tempi e le metodologie di svolgimento e, in particolare, al comma 5, prevede che la manifestazione di volonta' da parte dei genitori consista nell'assenso alla frequenza dell'insegnamento. L'articolo 12, comma 3, della legge regionale all'esame laddove prevede la richiesta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana non e' compatibile con l'articolo 3 della Costituzione, configurando un regime di obbligatorieta' che puo' interrompersi solo con la richiesta di esonero. 6) L'art. 14, commi 2 e 3, stabilendo che l'insegnamento della lingua friulana e' garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, e che nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana sono comprese le modalita' didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue, impongono alle istituzioni scolastiche tempi e modi di insegnamento, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e 9, legge n. 59/1997, e con quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 482/1999, in rapporto all'art. 6 della Costituzione, che, nel prevedere l'insegnamento della lingua minoritaria nei comuni di insediamento della minoranza, rinvia a tali principi circa i tempi e le metodologie di svolgimento dell'insegnamento. In particolare nel contrastare con i principi dell'autonomia scolastica la disposizione regionale viola, in virtu' della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (da applicarsi alla Regione Friuli-Venezia Giulia che, ai sensi dell'art. 6, n. 1), dello Statuto speciale ha in materia di istruzione competenza integrativa), l'art. 117, terzo comma, Cost., che esclude espressamente dalla competenza concorrente regionale «l'autonomia delle istituzioni scolastiche». Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale all'esame presenta quindi evidenti criticita', posto che la sua finalita' consiste nel voler imprimere alla lingua friulana il carattere di «lingua veicolare». 7) L'art. 18, comma 4, prevedendo che la regione puo' «sostenere» l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate nelle aree escluse dal territorio di insediamento della minoranza friulana, contrasta con l'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 482/1999, attuativa (giova ribadirlo) dell'art. 6 della Carta costituzionale, che circoscrivono l'insegnamento della lingua minoritaria alle scuole situate nell' ambito territoriale di insediamento della minoranza. L'art. 18, comma 4, si pone dunque in contrasto con il principio della tutela linguistica nell'ambito territoriale di insediamento, contenuto nella legge n. 482/1999, sotto gli evidenziati profili di illegittimita' si pone una esigenza pressante di declaratoria di illegittimita' costituzionale al fine di evitare che una sua anche parziale attuazione possa determinare pesanti rischi di discriminazione a carico dei docenti e degli studenti della scuola pubblica, nonche' analoghi rischi per i cittadini nel loro rapporto con le pubbliche amministrazioni locali, e conseguentemente e inevitabilmente anche per i dipendenti delle stesse amministrazioni. Alla luce delle considerazioni sopra svolte le sopra elencate disposizioni censurate sono incostituzionali in quanto violano l'art. 3 dello Statuto speciale e gli artt. 3 e 6 Cost. nell'attuazione e nell'interpretazione ad essi conferita dal d.lgs. n. 223/2002 e dalla legge n. 482 del 1999.